Scuola di sci: responsabilità plausibile per l’incidente subita dall’allieva durante la lezione
Non decisivo, secondo i giudici, il riferimento alla corretta condotta tenuta dal maestro durante la lezione individuale
Sciatrice principiante investita da un’altra sciatrice durante una lezione sulla neve: plausibile ipotizzare la responsabilità della scuola. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 24471 del 3 settembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi nel febbraio del 2019 sulle Dolomiti, ribadiscono che dall’iscrizione di un allievo ad un corso (individuale o collettivo) di sci, deriva un vincolo contrattuale che carica sulla scuola l’obbligo di vigilare su sicurezza e incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione fornita dalla scuola, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, egli è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, addebitabile alla scuola ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno, mentre è onere della scuola di sci dimostrare in concreto che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile.
Chiara la dinamica dell’incidente sulla neve: la sciatrice principiante, durante una lezione individuale di sci, mentre seguiva il maestro che la precedeva nella discesa lungo una ‘pista blu’, è stata investita da un’altra sciatrice, la quale, provenendo da monte, non le ha dato la prescritta precedenza, colpendola all’altezza dell’anca destra, e così causandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femore mediale destro.
Per i giudici d’Appello, però, il maestro di sci, al momento dell’incidente, ha tenuto una condotta corretta, cioè si è posizionato a valle dell’allieva. Costituisce un dato di comune esperienza, osservano i giudici, che il maestro di sci debba posizionarsi sempre a valle dell’allievo, per adempiere adeguatamente sia la funzione didattico-dimostrativa - affinché l’allievo possa osservarne la tecnica e apprenderla, imitando e seguendo i movimenti del maestro –, sia la funzione protettiva dell’allievo – controllando e scegliendo la traiettoria migliore per l’allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacità dell’allievo le qualità della neve e la presenza di altri sciatori –.
Di conseguenza, va esclusa, secondo i giudici d’Appello, la responsabilità della scuola, in quanto il maestro, essendosi correttamente posizionato a valle, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’impatto dell’allieva con la sciatrice che proveniva da monte.
Questa visione viene però smentita dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che la vittima dell’incidente sulla neve ha allegato l’inadempimento della scuola di sci, e quindi è necessario accertare non se la scuola abbia esattamente adempiuto la sua obbligazione ma se l’inadempimento sia stato o meno determinato dall’impossibilità di prestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile.
In altri termini, a fronte della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci è tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilità contrattuale può concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che ciò aveva generato. Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, ossia essersi posti i giudici indebitamente il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo di correttezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diverso problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell’inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall’allieva.
I magistrati di Cassazione aggiungono che, poiché la causa che ha determinato l’oggettivo inadempimento (cioè l’inesatta esecuzione della prestazione scolastica in funzione del soddisfacimento dell’interesse dell’allieva ad usufruire, per quanto possibile incolume, della lezione di sci) non è ignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un’altra sciatrice) che, provenendo da monte, ha investito l’allieva durante la lezione, la scuola di sci dovrebbe provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzione della propria prestazione, dimostrando, ad esempio, che il maestro, nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allieva, aveva scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata, e che, avuto riguardo all’inesperienza e all’età dell’allieva, aveva individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo, e che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si era mai troppo allontanato dall’allieva in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti.
Tirando le somme, è necessario accertare non se la condotta del maestro di sci sia stata quella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento dello scopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta, l’impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l’esatta esecuzione della prestazione – cioè l’investimento dell’allieva da parte della sciatrice proveniente da monte – risulti non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, escludendo solo in caso di tale prova liberatoria la responsabilità della scuola di sci per il danno patito dalla allieva.