‘Prima casa’: lumi sulla conservazione delle agevolazioni in caso di vendita e successivo ulteriore acquisto

Entro un anno deve intervenire non solo il nuovo acquisto ma anche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale ed il trasferimento della residenza in quell’immobile

‘Prima casa’: lumi sulla conservazione delle agevolazioni in caso di vendita e successivo ulteriore acquisto

In materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la disposizione normativa, secondo cui il contribuente che, entro cinque anni dall’acquisto dell’immobile con i benefici ‘prima casa’, lo trasferisca a titolo oneroso o gratuito, conserva detti benefici se (e solo se), entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, tale disposizione deve essere intesa nel senso che entro l’anno deve intervenire non solo il nuovo acquisto ma anche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale ed il trasferimento della residenza in quell’immobile.
Questo il punto fermo ribadito dai giudici (ordinanza numero 5016 del 6 marzo 2026 della Cassazione), i quali, alla luce di un contenzioso sorto in Puglia, aggiungono che il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza del potere del Fisco di revoca dell’agevolazione va individuato nel giorno di scadenza dell’anno dall’alienazione del precedente immobile per il quale il contribuente ha goduto dei benefici ‘prima casa’, perché solo allo spirare di tale termine il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.
Queste valutazioni sono solide, sanciscono i magistrati di Cassazione, in quanto il trasferimento della residenza è strettamente connesso con la destinazione ad abitazione del secondo immobile acquistato, non potendosi realizzarsi l’adibizione a propria abitazione principale senza che si realizzino entrambi i presupposti.
Per quanto concerne il termine di decadenza, esso deve essere identificato con lo stesso termine (triennale) previsto per l’esercizio dei controlli (tenuto conto della contraddizione di dover considerare sempre inutili i controlli, e così vanificarli, a fronte della possibilità per il contribuente di dichiarare sempre di volere successivamente realizzare la condizione, quando oramai nessun controllo sarebbe più possibile.
Analizzando la specifica vicenda in esame, è legittima la revoca dell’agevolazione ‘prima casa’ atteso che, visto l’acquisto, entro un anno dalla vendita del vecchio immobile (acquistato con le agevolazioni), di una nuova proprietà immobiliare abitativa, l’effettivo trasferimento della residenza presso il nuovo immobile, trasferimento che doveva avvenire nel termine finale triennale, in analogia a quello previsto per l’accertamento – statuizione, questa, da correggere, non essendo applicabile il termine triennale a tale fattispecie ma dovendo trovare applicazione il termine annuale dall’alienazione del precedente immobile non solo per il nuovo acquisto, ma anche per la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale ed il trasferimento della residenza in quell’immobile –, ancora non si era realizzato alla data di notifica dell’avviso in contestazione ma successivamente.

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