Mandato d’arresto europeo non eseguito: necessario comunque garantire l’esecuzione della pena detentiva
Lo Stato di esecuzione del mandato d’arresto europeo deve fare tutto il possibile affinché venga eseguita la pena detentiva
Uno Stato che rifiuti di eseguire un mandato d’arresto europeo a causa delle condizioni di detenzione nello Stato che ha emesso quel mandato deve fare tutto il possibile affinché la pena detentiva sia eseguita nel suo territorio, anche perché in tal modo si eviterà l’impunità della persona ricercata.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza del 4 giugno 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del contenzioso originato dalla decisione delle autorità belghe di non eseguire due mandati d’arresto europeo con la motivazione che le condizioni di detenzione negli Stati che avevano emesso quei mandati avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante.
Chiara la questione sul tavolo: il Belgio ha l’obbligo di eseguire le pene detentive sul proprio territorio?
Secca la risposta dei giudici europei: lo Stato di esecuzione del mandato deve fare tutto il possibile affinché venga eseguita la pena detentiva. Infatti, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, è necessario evitare l’impunità delle persone toccate da mandati d’arresto.
Chiari i dettagli della vicenda: un cittadino rumeno e un cittadino belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto, ciascuno, di un mandato d’arresto europeo emesso, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie rumene e da quelle elleniche ai fini dell’esecuzione di pene detentive.
I giudici d’appello belgi hanno rifiutato di eseguire tali mandati, ritenendo che le condizioni di detenzione in Romania e in Grecia avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante.
La Corte di Cassazione belga ha chiesto alla Corte di giustizia europea se l’autorità giudiziaria belga possa – o debba – eseguire essa stessa tali pene in Belgio al fine di evitare che i condannati rimangano impuniti.
Per i giudici europei non ci sono dubbi: a fronte del contesto delineato, l’autorità giudiziaria dello Stato che ha rifiutato l’esecuzione del mandato d’arresto europeo è tenuta ad avvalersi di un altro atto di cooperazione giudiziaria penale previsto dal diritto dell’Unione Europea, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà, al fine di garantire che le pene siano eseguite nel suo territorio. E detta autorità è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto.
Per quanto riguarda le iniziative da intraprendere a tal fine, i giudici ricordano che l’obbligo di leale cooperazione deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti al fine di evitare che il funzionamento del mandato d’arresto europeo venga paralizzato. In tale prospettiva, al fine di garantire un’efficace cooperazione in materia penale, entrambe le autorità devono rispettare i principi della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento. Pertanto, lo Stato di esecuzione del mandato deve, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione del mandato di trasmettergli la sentenza con cui è stata irrogata la pena che ha giustificato l’emissione del mandato e assicurarsi dell’esecuzione di quest’ultima nel suo territorio.
In generale, poi, è nell’interesse pubblico che la pena sia eseguita nello Stato di esecuzione del mandato, affinché la persona ricercata non resti impunita.
Infine, sebbene l’esecuzione di una pena detentiva in uno Stato diverso da quello in cui tale pena è stata irrogata richieda, in linea di principio, il consenso del soggetto, ciò non è sempre vero, poiché tale consenso non è richiesto qualora, in sostanza, risulti che la persona ricercata ha lasciato il territorio dello Stato in cui è stata condannata e lo ha fatto proprio al fine di cercare di sottrarsi all’esecuzione della pena.