Impiego pubblico: niente ‘NASPI’ anche col solo mancato superamento del periodo di prova
Confermata l’applicazione della normativa che esclude l’indennità ‘NASPI’ in caso di dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato
Niente ‘NASPI’ per il mancato dipendente pubblico, tradito dall’esito negativo del periodo di prova. Quest’ultimo dettaglio, secondo i giudici (ordinanza numero 10397 del 20 aprile 2026 della Cassazione), non consente di eludere l’applicazione della normativa che esclude l’indennità ‘NASPI’ in caso di dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato.
Confermata in terzo grado la valutazione pro INPS compiuta in Appello alla luce della normativa di riferimento, che individua la platea dei possibili destinatari della prestazione, platea circoscritta, quanto ai pubblici dipendenti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato.
Centrale una considerazione, riferita al caso preso in esame: l’instaurazione del rapporto lavorativo non interviene all’esito del positivo espletamento della prova da parte del pubblico dipendente bensì fin dal momento della stipulazione del contratto di lavoro. Pertanto, il mancato superamento della prova funziona come condizione risolutiva di un rapporto a tempo indeterminato già pienamente venuto ad esistenza.
In sostanza, secondo il giudice d’Appello, il mancato superamento del periodo di prova ha, nel pubblico impiego, il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura del rapporto stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell’insussistenza del diritto alla ‘NASPI’.
Inutili le obiezioni sollevate dal mancato dipendente pubblico, obiezioni centrate su due pilastri: primo, il mancato superamento del periodo di prova, e quindi l’avveramento della condizione risolutiva del rapporto in atto, osta alla qualificazione del ricorrente come dipendente a tempo indeterminato di pubblica amministrazione, per il periodo precedente l’avveramento della condizione; secondo, durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro è carente di stabilità, condizione che solo giustifica il mancato riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
Secondo questa tesi, in difetto del superamento del periodo di prova, il rapporto di pubblico impiego non può qualificarsi a tempo indeterminato, e, pertanto, ricorrono le condizioni per il riconoscimento della ‘NASPI’.
Ma questa tesi è errata, chiariscono i magistrati di Cassazione, poiché, normativa alla mano, non sono destinatari della ‘NASPI’ i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
Tale esclusione, frutto evidentemente di una scelta discrezionale del legislatore, è ragionevolmente fondata sulla peculiarità di tale rapporto di lavoro, assistito da una maggiore stabilità, quale risultante dalle norme che, nel regolare lo stato giuridico del dipendente, lo espongono solo a recessi dettati da motivi eccezionali di natura essenzialmente disciplinare.
Tale peculiarità non è attenuata dal fatto che tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, stabilito ex lege e imposto anche se l’assunzione a tempo indeterminato sia preceduta da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova.
Si tratta, in sostanza, di un patto che abilita le parti e quindi l’amministrazione a risolvere il rapporto durante il relativo periodo.
Tuttavia, la discrezionalità del recesso, per il datore di lavoro pubblico, resta fortemente temperata dalla necessità che il recesso stesso sia coerente con la finalità dell’esperimento, verificabile in sede giudiziale. Dunque, non è valido il recesso esercitato all’esito di un esiguo periodo di prova o allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova e, a maggior ragione, se il recesso è attuato per finalità illecite o, più in generale, per motivi estranei all’esperimento lavorativo.
Tornando alla vicenda in esame, il periodo di prova ha riguardato un contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Ne deriva che il recesso, legittimamente operato dall’amministrazione, non dà titolo alla ‘NASPI’. Ciò perché il patto di prova è elemento che accede al contratto di volta in volta concluso dalle parti, senza che l’esito dell’esperimento incida sulla tipologia contrattuale prescelta.
Impossibile differire il momento di perfezionamento del contratto di pubblico impiego al positivo superamento del periodo di prova, escludendo che, per il periodo precedente, possa configurarsi un rapporto a tempo indeterminato. In realtà, il positivo superamento della prova vale solo a confermare e consacrare l’originaria assunzione in servizio a tempo indeterminato senza riflessi sulla natura del rapporto in corso mentre il recesso, durante la prova, produce gli stessi effetti che, sul piano previdenziale, provoca la risoluzione di un qualunque rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione e quindi, per quel che qui rileva, il mancato riconoscimento della ‘NASPI’.