Immissioni intollerabili: la condotta del danneggiato può salvare l’ente pubblico

Decisivo appurare se la condotta del soggetto danneggiato sia stata caratterizzata da consapevole esposizione ad un rischio prevedibile e che sarebbe stato evitabile mediante l’adozione di misure dettate dalla ordinaria diligenza

Immissioni intollerabili: la condotta del danneggiato può salvare l’ente pubblico

Va negata la responsabilità del custode allorché la condotta del soggetto danneggiato sia caratterizzata da consapevole esposizione ad un rischio prevedibile e che sarebbe stato evitabile mediante l’adozione di misure dettate dalla ordinaria diligenza.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 18631 dell’8 giugno 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a decidere su un contenzioso sorto in provincia di Lecce, aggiungono che la consapevole esposizione ad un rischio prevedibile (ed evitabile) assume rilievo causale esclusivo ai fini della produzione del danno.
Chiaro l’addebito mosso da una donna nei confronti di un Comune pugliese: per due anni di fila ha soggiornato per due mesi estivi presso l’abitazione della madre, abitazione che affacciava, all’epoca, su una strada comunale, sterrata, non asfaltata e ricoperta di polvere di tufo, sollevata in enormi quantità dal traffico incessante, diurno e notturno, di vetture e bus. A fronte di tale situazione, si sono verificate, secondo la donna, immissioni intollerabili di polvere nella casa, rendendo l’aria pesante, irrespirabile e irritante per l’apparato respiratorio, costringendola a stare barricata tra le mura domestiche.
Tali immissioni hanno provocato, secondo la donna, la lesione di molteplici diritti costituzionalmente riconosciuti, quali il diritto alla salute, il diritto all’autodeterminazione individuale e alla libertà personale, il diritto al pieno godimento dell’abitazione e allo svolgimento della personalità individuale e sociale, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché il diritto al riposo, al godimento delle ferie e del tempo libero.
Consequenziale la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune, richiesta accolta in primo grado – con ristoro economico fissato in 2mila euro – e respinta in secondo grado, poiché, secondo il giudice del Tribunale, la condotta della persona danneggiata ha eliso, fino ad escludere del tutto, la responsabilità dell’ente territoriale, dal momento che la donna ben conosceva le condizioni ambientali, avendo già villeggiato presso i luoghi di causa e avendo già sofferto le conseguenze pregiudizievoli lamentate, sicché ella, prima di soggiornare presso l’abitazione materna, avrebbe dovuto assicurarsi che l’immobile non presentasse più i profili problematici già emersi in passato e che costituisse una sistemazione consona alle sue condizioni di salute.
Queste valutazioni sono condivise appieno dai magistrati di Cassazione, per i quali è priva di fondamento la pretesa avanzata dalla donna nei confronti del Comune.
Alla luce della disciplina relativa ai danni cagionati da cose in custodia, il caso fortuito integrante l’esimente di responsabilità del custode ben può essere costituito dall’azione dello stesso soggetto danneggiato, precisano i giudici di terzo grado. Tanto si verifica quando il danno sia eziologicamente riconducibile, in via esclusiva, alla condotta del danneggiato, caratterizzata dalla consapevole esposizione ad un rischio prevedibile ed evitabile mediante l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.
In questa ottica, quindi, il comportamento del danneggiato deve essere valutato tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dalla Costituzione: ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale della condotta imprudente del medesimo danneggiato nel dinamismo del danno, fino ad elidere il nesso eziologico rispetto ad una res da altri custodita e degradando quest’ultima a mera (ed irrilevante) occasione dell’evento.
In questo ordine di idee, va negata la responsabilità del custode allorché la condotta del danneggiato sia caratterizzata da consapevole esposizione ad un rischio prevedibile ed evitabile mediante l’adozione di misure dettate dalla ordinaria diligenza, assumendo una condotta del genere rilievo causale esclusivo ai fini della produzione del danno.
Necessaria, quindi, caso per caso, una valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero della gravità della colpa) e dell’entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest’ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode della cosa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza: non occorre invece, a tal fine, che detta condotta presenti i caratteri della abnormità, della eccezionalità, dell’imprevedibilità o della inevitabilità.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, va esclusa, secondo i giudici di Cassazione, ogni ipotetica responsabilità del Comune, poiché la donna era pienamente consapevole delle condizioni dei luoghi e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla permanenza presso l’abitazione materna, avendo già agito giudizialmente in passato nei confronti del medesimo Comune per analoghi fatti verificatisi in annualità precedenti ed avendo ottenuto, in relazione a tali fatti, una pronuncia di condanna al ristoro dei danni nei confronti dell’ente.
Correttamente, dunque, va valorizzato il contegno della donna, contegno qualificato non come una mera e generica imprudenza, bensì come una scelta – cosciente, volontaria e reiterata per un congruo periodo di tempo – di esposizione ad una situazione di rischio già nota, operata senza prima assicurarsi dell’avvenuta risoluzione delle problematiche manifestatesi in precedenza.
In sostanza, la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi esigeva da parte della donna un innalzamento del livello di cautela, ovvero, prima di nuovamente soggiornare nell’abitazione della madre, l’assunzione di informazioni circa il permanere delle condizioni ambientali pericolose ed anche l’esperimento di ogni opportuna azione giudiziaria nei confronti del Comune onde determinare la cessazione del rischio. Invece, la condotta in concreto serbata, oltremodo continuata in un arco di tempo significativo (due mesi) e ripetuta a distanza di un anno, ha concretato l’accettazione del rischio di danno potenzialmente originante dalla res, contegno per ciò solo gravemente imprudente.
Non può non evidenziarsi, chiosano i giudici di Cassazione, come la donna avrebbe ben potuto dolersi nei confronti del Comune di non poter godere della possibilità di dimorare con la madre, adducendo che lo stato della strada e le immissioni da essa promananti avevano efficacia lesiva. All’uopo, avrebbe potuto agire (anche in via cautelare) nei confronti del Comune per far cessare le immissioni (al pari della madre quale titolare del diritto dominicale sulla casa): il non averlo fatto (pur avendo ottenuto tutela risarcitoria per i soggiorni precedenti) ed essere ritornata nella medesima abitazione esprime una scelta consapevole di accettare l’incidenza dannosa correlata alla strada e, dunque, un comportamento significativo di accettazione del rischio di danno.

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