Condòmina disabile: la condizione fisica non legittima l’utilizzo errato del veicolo nel parcheggio del palazzo
Inaccettabile l’abitudine di occupare, seppur solo in minima parte, un’area comune con il proprio veicolo, rendendo, peraltro, problematico il parcheggio ad un altro condòmino

Il richiamo alla propria condizione di disabilità non può rendere tollerabile la condotta del condòmino che ha preso l’abitudine di occupare, seppur solo parzialmente, un’area comune con il proprio veicolo, rendendo, peraltro, problematico il parcheggio ad un altro condòmino. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 5 aprile 2025 del Tribunale di Vicenza), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un condominio in quel di Vicenza e relativo alla gestione dei ‘posti auto’ (e degli spazi di manovra) nell’area di parcheggio. Analizzando i dettagli della vicenda, emerge che la parte lesa lamenta l’occupazione molesta, da parte di una condòmina disabile, seppur solo per qualche centimetro, dell’area di parcheggio, mentre la condòmina disabile accampa, proprio alla luce del precario stato fisico, il diritto di poter occupare (seppur per pochi centimetri in eccedenza al parcheggio) l’area. Ancora più nello specifico, la condòmina disabile, oltre a contestare la presunta invasione dell’area comune, avanza pretese di diritto, assumendo che la condizione di disabilità dovrebbe comunque consentirle di parcheggiare (di qualche centimetro) anche sull’area comune, e su questo punto ella invoca un dovere di solidarietà condominiale. Per i giudici, però, tale pretesa è assolutamente priva di fondamento, essendo la normativa diretta esclusivamente a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, prescrivendo degli accorgimenti in particolare nella costruzione o ristrutturazione di edifici privati, e ciò basta per escludere l’ipotesi che la condòmina disabile possa vantare il diritto di parcheggiare parte della propria vettura sull’area comune.