Guida ubriaco fino alla caserma dei carabinieri: possibile riconoscere la non punibilità
Non ci si può limitare a richiamare l’entità del tasso alcolemico senza valutare la concreta manifestazione del reato, e quindi l’impatto pregiudizievole rispetto ai beni tutelati
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi sia una fattispecie che integra un illecito amministrativo. Certo, quanto più ci si allontana dal cosiddetto ‘valore soglia’, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, ma ciò non autorizza, per ciò solo, a trarne una conclusione vera in astratto, dovendosi piuttosto considerare le peculiarità del caso concreto.
Questo il principio richiamato dai giudici (sentenza numero 12888 dell’8 aprile 2026 della Cassazione), i quali riaprono, di conseguenza, alla possibilità di riconoscere la non punibilità di un automobilista finito nei guai per avere raggiunto una caserma dei carabinieri alla guida di un’autovettura, mostrando segni di ebrezza alcolica.
In sostanza, dopo essere stato escusso quale persona offesa in altro procedimento, l’automobilista è stato sottoposto prima al cosiddetto ‘precursore’ e poi alla doppia misurazione, con annesso inequivocabile esito: tasso alcolemico di 1,15 grammi per litro alla prima prova e 1,08 grammi per litro alla seconda prova.
Nessun dubbio per i giudici di merito sulla pronuncia di condanna, con pena fissata in sei mesi di arresto e in 2mila euro di ammenda.
Questa decisione viene messa in discussione dai magistrati di Cassazione, i quali ritengono plausibile il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Su questo fronte, va detto, i giudici di merito hanno richiamato prima l’elevato tasso alcolemico e poi i plurimi precedenti penali e le modalità del fatto, ritenute rivelatrici della consuetudine dell’automobilista nell’abuso di sostanze alcoliche.
Tali elementi non possono essere però decisivi, poiché, osservano i magistrati di Cassazione, non è indifferente che il conducente in stato di grave alterazione alcolica si sia posto alla guida di un’auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole, o piuttosto conducendola ad elevata velocità in una strada affollata, causando un incidente. Ciò che rileva, quindi, è se la condotta, avuto riguardo ai beni tutelati dalle disposizioni violate – nella specie, la sicurezza della circolazione, la vita e l’integrità fisica delle persone – possa o meno essere ritenuta di minima offensività, in ragione di una valutazione complessiva e congiunta.
Ragionando in questa ottica, quindi, è evidente, secondo i giudici, l’errore compiuto sia in primo che in secondo grado, poiché ci si è limitati a richiamare solo l’entità del tasso alcolemico senza valutare la concreta manifestazione del reato, e quindi l’impatto pregiudizievole rispetto ai beni tutelati. Peraltro, i richiamati precedenti penali non integrano, in quanto tali, l’abitualità ostativa alla tenuità del fatto, ma rappresentano, piuttosto, un indicatore della capacità a delinquere. Allo stesso tempo, il riferimento alle modalità del fatto, oltre che generico, è chiaramente declinato non – come avrebbe dovuto essere – in relazione alla offensività in concreto della condotta quanto piuttosto, ancora una volta, in relazione alle caratteristiche soggettive del reo.