Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Conservazione accettabile solo per il tempo strettamente necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza
Per i magistrati di Cassazione, la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite ‘Messenger’, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti